CMFS Assemblea
Estratto di norme dallo Statuto
Si riportano i seguenti articoli dello statuto riguardanti il catastino, la lista degli aventi diritto al voto e l’assemblea.
- Articolo 4. I consorziati
- Articolo 5. Il catastino
- Articolo 13. Gli aventi diritto al voto
- Stralcio dello statuto sul funzionamento dell’assemblea e elezione degli organi sociali
- I proprietari degli immobili iscritti nel catastino di cui al successivo articolo 5 sono identificati come consorziati e sono tenuti a rispettare il presente statuto.
- Ogni consorziato, relativamente alla superficie di sua proprietà, si impegna ad acconsentire la realizzazione degli attraversamenti, la costruzione, il funzionamento e la manutenzione delle opere consorziali, da attuare all’interno del territorio consorziale. Spetta al Consiglio dei delegati, in caso di opere o situazioni particolari, fissare un indennizzo per la costituzione di eventuali servitù.
- Eventuali variazioni concernenti la proprietà devono essere tempestivamente comunicate al consorzio, allegando la relativa documentazione; fino alla data di tale comunicazione o fino all’aggiornamento d’ufficio del catastino di cui all’articolo seguente, il proprietario indicato nel catasto del consorzio risponde ad ogni impegno assunto nei confronti del consorzio medesimo.
- I comproprietari di una medesima particella fondiaria e/o edificale consorziata possono delegare un unico soggetto che rappresenti, ivi compreso il diritto di voto previsto dall’articolo 11 del presente statuto, gli interessi di tutti i comproprietari di fronte al consorzio, La delega deve essere sottoscritta congiuntamente dai proprietari che rappresentano la maggioranza delle quote della proprietà indivisa. In carenza della predetta nomina, il Consorzio considererà quale rappresentante della comproprietà il soggetto con la quota di possesso maggiore. In caso di parità di quote di possesso verrà individuato il soggetto più anziano.
- Ciascun consorziato, nel rapporto con il consorzio, può farsi rappresentare con mandato a mezzo di altra persona consorziata o legata al consorziato da un rapporto di coniugio o di parentela entro il terzo grado. Il potere di rappresentanza è conferito all’interessato con mandato speciale comprendente la facoltà generale del mandatario ad obbligarsi in nome e per conto del mandante in riferimento ai singoli atti o qualsivoglia operazione. Il mandato deve essere conferito con atto scritto e la firma del mandante è autenticata da un notaio o nei modi previsti dalla normativa vigente. La dichiarazione di nomina o di revoca del mandato speciale dovrà essere resa pubblica nella prima assemblea dei consorziati dalla data della nomina stessa. Nessun mandatario può rappresentare più di una ditta.
- Al fine di identificare tutte le proprietà incluse nel perimetro consorziale e i rispettivi proprietari pro‑tempore, il consorzio compila e conserva un catastino delle particelle fondiarie ed edificiali.
- II catastino deve essere aggiornato introducendo tutte le variazioni di proprietà segnalate e documentate dagli interessati conformemente al comma 3 dell’articolo 4 e accertate dal Consiglio dei delegati, almeno 15 giorni prima di ogni assemblea. È ammesso l’aggiornamento periodico d’ufficio.
- Il catastino, che rappresenta la base per l’individuazione degli aventi diritto al voto e di calcolo per la determinazione del contributo a carico dei consorziati, è composto anche informaticamente da:
- a) un elenco in ordine progressivo di tutte le particelle fondiarie ed edificiali incluse nel consorzio, individuate attraverso, la superficie, i rispettivi proprietari indicati con la relativa quota di possesso e la destinazione colturale effettiva;
- b) un elenco in ordine alfabetico progressivo di tutti i consorziati individuati attraverso nome, cognome e data di nascita e le particelle fondiarie ed edificiali che rappresentano.
Articolo 13. Gli aventi diritto al voto
- L’elenco degli aventi diritto al voto è l’elenco dei proprietari previsto dall’articolo 5, comma 3, lettera b), aventi i requisiti di cui all’art. 11.
- L’elenco è pubblicato una volta all’anno, per dieci giorni consecutivi all’albo consorziale, dandone comunicazione scritta in luoghi pubblici frequentati, almeno trenta giorni prima della convocazione dell’assemblea per l’approvazione dei bilanci.
- Eventuali osservazioni o reclami contro l’elenco dovranno pervenire al Consiglio dei delegati entro i cinque giorni successivi all’ultimo di pubblicazione.
- Il Consiglio dei delegati, effettuate le dovute verifiche, introduce le eventuali variazioni all’elenco e ne dà comunicazione scritta agli interessati entro 8 giorni dalla loro adozione.