CMFDL Assemblea

Estratto di norme dallo Statuto

Si riportano i seguenti articoli dello statuto riguardanti il catastino, la lista degli aventi diritto al voto e l’assemblea.

Articolo 4. Consorziati

1. I proprietari degli immobili iscritti nel catastino di cui al successivo articolo 5 sono identificati come consorziati e sono tenuti a rispettare il presente statuto.

2. Ogni consorziato, relativamente alla superficie di sua proprietà, si impegna ad acconsentire la realizzazione degli attraversamenti, la costruzione, il funzionamento e la manutenzione delle opere consorziali, da attuare all’interno del territorio consorziale. Spetta al Consiglio dei delegati, in caso di opere o situazioni particolari, fissare un indennizzo per la costituzione di eventuali servitù.

3. Eventuali variazioni concernenti la proprietà devono essere tempestivamente comunicate al consorzio, allegando la relativa documentazione; fino alla data di tale comunicazione o fino all’aggiornamento d’ufficio del catastino di cui all’articolo seguente, il proprietario indicato nel catasto del consorzio risponde ad ogni impegno assunto nei confronti del consorzio medesimo.

4. I comproprietari di una medesima particella fondiaria e/o edificale consorziata possono delegare un unico soggetto che rappresenti, ivi compreso il diritto di voto previsto dall’articolo 11 del presente statuto, gli interessi di tutti i comproprietari di fronte al consorzio, La delega deve essere sottoscritta congiuntamente dai proprietari che rappresentano la maggioranza delle quote della proprietà indivisa. In carenza della predetta nomina, il Consorzio considererà quale rappresentante della comproprietà il soggetto con la quota di possesso maggiore. In caso di parità di quote di possesso verrà individuato il soggetto più anziano di età1.

5. Ciascun consorziato, nel rapporto con il consorzio, può farsi rappresentare con mandato a mezzo di altra persona consorziata o legata al consorziato da un rapporto di coniugio o di parentela entro il terzo grado. Il potere di rappresentanza è conferito all’interessato con mandato speciale comprendente la facoltà generale del mandatario ad obbligarsi in nome e per conto del mandante in riferimento ai singoli atti o qualsivoglia operazione. Il mandato deve essere conferito con atto scritto e la firma del mandante è autenticata da un notaio o nei modi previsti dalla normativa vigente. La dichiarazione di nomina o di revoca del mandato speciale dovrà essere resa pubblica nella prima assemblea dei consorziati dalla data della nomina stessa. Nessun mandatario può rappresentare più di una ditta.

1Qualora, nel caso di comproprietà, non vi sia accordo sul rappresentante, occorre, secondo la norma statutaria, che il delegato sia munito delle deleghe sottoscritte dai comproprietari che rappresentano la quota maggioritaria. Queste devono essere portate a conoscenza del Consorzio prima dell’assemblea affinché vi sia certezza circa l’identificazione del rappresentante della proprietà.

Articolo 5. Catastino

1. Al fine di identificare tutte le proprietà incluse nel perimetro consorziale e i rispettivi proprietari pro‑tempore, il consorzio compila e conserva un catastino delle particelle fondiarie ed edificiali, distinte per comuni catastali.

2. II catastino deve essere aggiornato introducendo tutte le variazioni di proprietà segnalate e documentate dagli interessati conformemente al comma 3 dell’articolo 4 e accertate dal Consiglio dei delegati, almeno 15 giorni prima di ogni assemblea

3. Il catastino, che rappresenta la base per l’individuazione degli aventi diritto al voto e di calcolo per la determinazione del contributo a carico dei consorziati, è composto anche informaticamente da:

a) un elenco in ordine progressivo di tutte le particelle fondiarie ed edificiali incluse nel consorzio, individuate attraverso il codice del comune catastale, il comune catastale, la superficie, la partita tavolare, i rispettivi proprietari indicati con la relativa quota di possesso e la destinazione colturale effettiva;

b) un elenco in ordine alfabetico progressivo di tutti i consorziati individuati attraverso nome, cognome e data e luogo di nascita e codice fiscale, le particelle fondiarie ed edificiali che rappresentano e il numero dei voti che competono a ciascun consorziato.

4. Il catastino deve comunque essere aggiornato almeno annualmente d’ufficio.

Articolo 13. Gli aventi diritto al voto

1. L’elenco degli aventi diritto al voto è l’elenco dei proprietari previsto dall’articolo 5, comma 3, lettera b), aventi i requisiti di cui all’art. 11.1

2. L’elenco è pubblicato una volta all’anno, per dieci giorni consecutivi all’albo consorziale, dandone comunicazione scritta in luoghi pubblici frequentati, almeno trenta giorni prima della convocazione dell’assemblea per l’approvazione dei bilanci.

3. Eventuali osservazioni o reclami contro l’elenco dovranno pervenire al Consiglio dei delegati entro i cinque giorni successivi all’ultimo di pubblicazione.

4. Il Consiglio dei delegati, effettuate le dovute verifiche, introduce le eventuali variazioni all’elenco e ne dà comunicazione scritta agli interessati entro 8 giorni dalla loro adozione.

5. Scaduti i termini di pubblicazione l’elenco degli aventi diritto al voto e i catastini di cui al precedente articolo 5 comma 3, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, vanno conservati presso il Consorzio.

1L’elenco deve essere redatto sulla base delle risultanze catastali o di altri documenti comprovanti titolarità diverse dal diritto di proprietà. In altri termini l’elenco è composto dalla successione progressiva dei soggetti rappresentanti le diverse situazioni proprietarie, che possono essere singole oppure costituire comproprietà. Un soggetto può comparire più volte con titolo di proprietà diverso, nel qual caso le situazioni non sono assemblabili in quanto alla base dell’elenco non è la persona fisica consorziata, bensì il potere di rappresentanza collegato alle diverse situazioni proprietarie.

Art. 14 Votazione

  1. Può partecipare all’assemblea e votare chi ha diritto al voto in base all’art. 11.
  2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua vece dal vice Presidente, il quale sceglie, ove occorra, 2 scrutatori; il segretario ha il compito della redazione del verbale come previsto all’articolo 35.
  3. Chi si presenta a votare per delega o mandato deve consegnare al Presidente l’atto di delega o il mandato, di cui deve essere fatto cenno sull’elenco degli aventi diritto al voto a fianco del nome del rappresentato.1
  4. Le votazioni in merito alle deliberazioni dell’assemblea avvengono per alzata di mano e le proposte sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti. Tuttavia, il Presidente, su specifica richiesta approvata a maggioranza dall’Assemblea, può disporre la votazione a scrutinio segreto, come previsto all’articolo 15.
  5. Per il rinnovo delle cariche il voto è sempre segreto secondo quanto previsto all’articolo 15 e la votazione si chiude all’ora stabilita nel manifesto o avviso di convocazione dell’assemblea di cui all’art. 9. Possono votare gli elettori che a quell’ora si trovino nella sala e che ancora non abbiano partecipato alle votazioni.

Art. 15 Costituzione dei seggi per le votazioni a scrutinio segreto

  1. Per la votazione viene costituito un seggio elettorale, presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente del Consorzio.
  2. Funzionano da scrutatori due consorziati scelti dall’Assemblea; funge da segretario il Segretario del Consorzio.
  3. Il Presidente del seggio consegna ad ogni votante, dopo che il seggio ne ha constatato l’identità, tante schede quante corrispondono ai voti ai quali egli ha diritto. Le schede consegnate devono riportare il timbro del Consorzio e la vidimazione del Segretario del seggio.2
  4. Al termine della votazione il Presidente del seggio apre le urne, controlla che il numero delle schede corrisponda a quello delle schede consegnate, le apre, ne da lettura ad alta voce, mentre i due scrutatori registrano l’esito della votazione.
  5. Delle operazioni è redatto apposito verbale a firma di tutti i componenti del seggio, che costituisce un allegato del verbale dell’assemblea.3
  6. Le eventuali indennità da corrispondersi ai componenti del seggio ed al Segretario sono stabilite di volta in volta dal Consiglio dei delegati.

Art. 16 Contestazioni e reclami

  1. Il seggio decide a maggioranza di voti sopra ogni contestazione che dovesse insorgere in merito alle votazioni ed alle operazioni relative.
  2. Il segretario ha voto consultivo.
  3. L’esito delle votazioni è pubblicato all’albo consorziale entro le 24 ore successive allo spoglio delle schede.
  4. Contro la decisione del seggio è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla votazione al Consiglio dei delegati.

Note

1 Le eventuali deleghe conferite ad uno dei comproprietari, perché possa rappresentare la proprietà stessa devono essere presentate al Consorzio prima dell’assemblea.

2 È opportuno che l’accesso alla sala nella quale si svolge l’Assemblea sia unico, in modo da ridurre al minimo il margine di errore nella consegna delle schede e nel controllo degli aventi diritto al voto.

3 I componenti del seggio devono sottoscrivere i verbali. Qualora qualche componente dissentisse da quanto verbalizzato, in toto o in parte, porrà a calce del verbale le osservazioni ritenute opportune, sottoscrivendole.